Art. 6

Importi massimi rimborsabili

In vigore dal 28 set 2007
Importi massimi rimborsabili L’importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi sostenute dagli Stati membri nel quadro dell’indagine non sarà superiore a: a) 20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.; b) 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.
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