Art. 7

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 28 set 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) deve raccogliere e valutare i risultati dell’indagine. 2.   La Commissione trasmette i dati nazionali e la valutazione di cui al paragrafo 1 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina. 3.   I risultati e i dati nazionali vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:636:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2007/636) — Testo vigente | Portale Normativo