Art. 5
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 28 set 2007
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
1. Del contributo finanziario comunitario alle spese di analisi beneficiano gli Stati membri, fino al termine dell’indagine, per l’importo complessivo massimo di cui all’allegato II.
2. Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 1 verrà versato agli Stati membri se l’indagine viene effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, come le norme di concorrenza e di aggiudicazione dei pubblici appalti, e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
entro e non oltre il 1o gennaio 2008 devono entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali prescritte per effettuare l’indagine;
b)
entro e non oltre il 31 maggio 2008 va presentata alla Commissione una relazione provvisoria contenente le informazioni di cui al punto 5.1 dell’allegato I, riguardante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2008;
c)
entro e non oltre il 28 febbraio 2009 va presentata alla Commissione una relazione finale sull’esecuzione dell’indagine, contenente la documentazione comprovante le spese di analisi sostenute dagli Stati membri e i risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
d)
l’indagine va effettuata secondo modalità appropriate.
La documentazione comprovante le spese sostenute di cui al paragrafo 2, lettera c), deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato III.
3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2, lettera c), non viene presentata, il contributo finanziario della Comunità si riduce progressivamente del 25 % dell’importo globale fino al 31 marzo 2009, del 50 % fino al 30 aprile 2009 e del 100 % fino al 31 maggio 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:636:oj#art-5