Art. 4
Modalità di campionamento e di analisi
In vigore dal 28 set 2007
Modalità di campionamento e di analisi
Il campionamento e le analisi vengono effettuate dall’autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle specifiche tecniche definite nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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