Art. 4

Modalità di campionamento e di analisi

In vigore dal 28 set 2007
Modalità di campionamento e di analisi Il campionamento e le analisi vengono effettuate dall’autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle specifiche tecniche definite nell’allegato I.
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Modalità di campionamento e di analisi (Art. 4 Decisione (UE) 2007/636) — Testo vigente | Portale Normativo