Art. 2
In vigore dal 25 set 2007
1. La Polonia pone fine agli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità di cui all’.
2. Gli accordi per la risoluzione degli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità sono stipulati a partire dal 1o gennaio 2008 ed entrano in vigore entro il 1o aprile 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:287:oj#art-2