Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 set 2007
1.   La Polonia pone fine agli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità di cui all’. 2.   Gli accordi per la risoluzione degli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità sono stipulati a partire dal 1o gennaio 2008 ed entrano in vigore entro il 1o aprile 2008.
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