Art. 4

In vigore dal 25 set 2007
1.   Le compensazioni previste dalla Legge costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE a favore delle imprese indicate nell’allegato n. 2 della Legge. 2.   L’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato comune conformemente alla Metodologia dei costi incagliati. 3.   L’importo massimo di compensazione previsto dalla Legge è un importo cui sono state dedotte le entrate totali realizzate grazie agli attivi nell’ambito di accordi a lungo termine e che è disponibile per coprire i costi degli investimenti.
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