Art. 5

In vigore dal 25 set 2007
1.   Entro il 31 gennaio 2008 le autorità polacche informano la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione. 2.   Le autorità polacche presentano alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione della Legge.
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Art. 5 Decisione (UE) 2009/287 — Testo vigente | Portale Normativo