Art. 13
Monitoraggio
In vigore dal 25 set 2007
Monitoraggio
1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e, entro tre mesi dal completamento dell’azione, sia trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.
2. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.
3. La Commissione esige che il beneficiario del sostegno finanziario tenga a disposizione della stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.
4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Storico versioni
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