Art. 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 25 set 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione, qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione esige dal beneficiario la presentazione di osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5.   La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 14 Decisione (UE) 2007/1150) — Testo vigente | Portale Normativo