Art. 15
Valutazione
In vigore dal 25 set 2007
Valutazione
1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una presentazione annuale sull’attuazione del programma;
b)
una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011;
c)
una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 30 agosto 2012;
d)
una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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