Art. 11

Complementarità

In vigore dal 25 set 2007
Complementarità 1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e il programma comunitario per la sanità pubblica. È assicurata la complementarità con la metodologia e le migliori prassi sviluppate dall’osservatorio, in particolare per quanto concerne le informazioni statistiche sulle droghe. 2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi. 3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione esige che i beneficiari del programma le forniscano informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea e di altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.
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Complementarità (Art. 11 Decisione (UE) 2007/1150) — Testo vigente | Portale Normativo