Art. 3
Prodotti a base di carne
In vigore dal 9 ago 2007
Prodotti a base di carne
1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:
a)
siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
b)
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
i)
essere stati ottenuti da carni di cui all', paragrafo 4, lettera b); oppure
ii)
abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1 della direttiva 2002/99/CE.
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
3. I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:554:oj#art-3