Art. 9

Certificazione

In vigore dal 9 ago 2007
Certificazione 1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che: a) i prodotti sono stati fabbricati: i) mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, oppure ii) che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e b) sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento. Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento. 2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che: a) i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e b) il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente. Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
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