Art. 10

Pulizia e disinfezione

In vigore dal 9 ago 2007
Pulizia e disinfezione 1.   Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE. 2.   Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita dal Regno Unito garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettati.
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