Art. 12

Equidi

In vigore dal 9 ago 2007
Equidi 1.   Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle aree elencate nell’allegato I in altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE. 2.   Il certificato di polizia sanitaria che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri come previsto al paragrafo 1 reca la seguente dicitura: «Equidi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
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Equidi (Art. 12 Decisione (UE) 2007/554) — Testo vigente | Portale Normativo