Art. 13

Misure di competenza degli Stati membri diversi dal Regno Unito

In vigore dal 9 ago 2007
Misure di competenza degli Stati membri diversi dal Regno Unito 1.   Gli Stati membri diversi dal Regno Unito fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I. 2.   Fatte salve le disposizioni dell’ della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dal Regno Unito fra il 15 luglio e il 6 agosto 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un’infezione dovuta al virus dell’afta epizootica, e se necessario le misure di cui all’ della direttiva 2003/85/CE.
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