Art. 6

Sperma, ovuli ed embrioni

In vigore dal 9 ago 2007
Sperma, ovuli ed embrioni 1.   Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007; b) allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1. Prima della spedizione dello sperma le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura: «Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
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