Art. 7

Pelli

In vigore dal 9 ago 2007
Pelli 1.   Il Regno Unito non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli: a) prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007; oppure b) che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure c) che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione nel Regno Unito sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1. Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate. 3.   Il Regno Unito provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni. 5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
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Pelli (Art. 7 Decisione (UE) 2007/554) — Testo vigente | Portale Normativo