Art. 1
Animali vivi
In vigore dal 9 ago 2007
Animali vivi
1. Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell', paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell', paragrafo 3, della medesima direttiva, il Regno Unito provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.
3. Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.
4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.
5. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:
«Animali conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
6. I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:
«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
7. Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale del Regno Unito ha notificato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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