Art. 2

Carni

In vigore dal 9 ago 2007
Carni 1.   Ai fini del presente articolo, «carni» significa «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I. 3.   Le carni che non possono essere spedite dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni: a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni: i) essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate all’allegato II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle aree elencate nell'allegato II. 5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. 6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all', paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati. Tali carni possono essere commercializzate nelle aree elencate negli allegati I e II solo se rispettano le seguenti condizioni: a) queste carni recano tutte il bollo di cui all', paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE; b) il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario; c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; b) queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004; c) lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario; d) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 8.   Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:554:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo