Art. 6

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 17 lug 2007
Comunicazione delle informazioni Il gruppo ad alto livello presenta alla Commissione, almeno due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni due anni, una relazione di attività. La Commissione trasmette le relazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandole, se del caso, delle proprie osservazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:530:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo