Art. 6
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 17 lug 2007
Comunicazione delle informazioni
Il gruppo ad alto livello presenta alla Commissione, almeno due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni due anni, una relazione di attività.
La Commissione trasmette le relazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandole, se del caso, delle proprie osservazioni.
Storico versioni
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