Art. 4
Organizzazione
In vigore dal 17 lug 2007
Organizzazione
1. Il gruppo ad alto livello elegge a maggioranza semplice un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo ad alto livello può istituire gruppi o sottogruppi di lavoro costituiti da esperti per studiare argomenti specifici nell'ambito del mandato stabilito dal gruppo. Questi gruppi o sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.
3. La Commissione può presenziare a tutte le riunioni di questi gruppi di lavoro di esperti.
4. I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure ed il calendario stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria.
5. Gli esperti di Stati SEE e di Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono assistere alle riunioni del gruppo ad alto livello come osservatori. Il gruppo ad alto livello e la Commissione possono invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.
6. Il gruppo ad alto livello adotta il suo regolamento interno per consenso o, in mancanza di consenso, con votazione a maggioranza dei due terzi, in ragione di un voto per Stato membro, previa approvazione della Commissione.
7. La Commissione provvede al servizio di segreteria del gruppo ad alto livello.
Storico versioni
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