Art. 2

Compiti

In vigore dal 17 lug 2007
Compiti Il gruppo ad alto livello, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consiglia la Commissione e l'aiuta a sviluppare una base comune di intesa e ad elaborare, se del caso, ulteriori norme europee nei settori: a) della sicurezza degli impianti nucleari; e b) della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Esso agevola le consultazioni, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione.
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Compiti (Art. 2 Decisione (UE) 2007/530) — Testo vigente | Portale Normativo