Art. 2
Compiti
In vigore dal 17 lug 2007
Compiti
Il gruppo ad alto livello, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consiglia la Commissione e l'aiuta a sviluppare una base comune di intesa e ad elaborare, se del caso, ulteriori norme europee nei settori:
a)
della sicurezza degli impianti nucleari; e
b)
della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Esso agevola le consultazioni, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione.
Storico versioni
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