Art. 8
Riservatezza
In vigore dal 17 lug 2007
Riservatezza
Se la Commissione informa il gruppo ad alto livello che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata, i membri del gruppo, gli osservatori ed ogni altra persona sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo ad alto livello o dei gruppi di lavoro istituiti all'interno di esso.
Il rappresentante della Commissione può chiedere in tali casi che siano presenti alle riunioni soltanto i membri del gruppo ad alto livello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:530:oj#art-8