Art. 4
Composizione e nomina
In vigore dal 14 giu 2007
Composizione e nomina
1. La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in settori attinenti alla competitività dell’industria chimica europea.
2. Il gruppo è costituito da un massimo di 31 membri, rappresentanti della Commissione, del Parlamento europeo, degli Stati membri, dell’industria e della società civile.
3. I membri del gruppo sono nominati a titolo personale in considerazione delle loro competenze. Ogni membro designa un rappresentante personale ad un sottogruppo preparatorio denominato «sottogruppo sherpa».
4. I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di due anni e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 5 o sino alla fine del loro mandato.
5. I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato nei casi seguenti:
a)
se si dimettono;
b)
se non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo;
c)
se violano l’articolo 287 del trattato.
6. I nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria. Essi vengono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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