Art. 6
Rimborso delle spese
In vigore dal 14 giu 2007
Rimborso delle spese
Le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno sostenute dai membri del gruppo, dai membri del sottogruppo sherpa, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione secondo le proprie norme sul rimborso degli esperti esterni.
I membri del gruppo, i membri del sottogruppo sherpa, gli esperti e gli osservatori non vengono remunerati per i servizi resi.
Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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