Art. 6

Rimborso delle spese

In vigore dal 14 giu 2007
Rimborso delle spese Le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno sostenute dai membri del gruppo, dai membri del sottogruppo sherpa, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione secondo le proprie norme sul rimborso degli esperti esterni. I membri del gruppo, i membri del sottogruppo sherpa, gli esperti e gli osservatori non vengono remunerati per i servizi resi. Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
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Rimborso delle spese (Art. 6 Decisione (UE) 2007/418) — Testo vigente | Portale Normativo