Art. 4 · Composizione e nomina

Art. 4

Composizione e nomina

In vigore dal 14 giu 2007
Composizione e nomina 1.   La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in settori attinenti alla competitività dell’industria chimica europea. 2.   Il gruppo è costituito da un massimo di 31 membri, rappresentanti della Commissione, del Parlamento europeo, degli Stati membri, dell’industria e della società civile. 3.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale in considerazione delle loro competenze. Ogni membro designa un rappresentante personale ad un sottogruppo preparatorio denominato «sottogruppo sherpa». 4.   I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di due anni e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 5 o sino alla fine del loro mandato. 5.   I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato nei casi seguenti: a) se si dimettono; b) se non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo; c) se violano l’articolo 287 del trattato. 6.   I nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria. Essi vengono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
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