Art. 46
Trattamento dei dati SIS II
In vigore dal 12 giu 2007
Trattamento dei dati SIS II
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui agli solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui a tali articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all’. Le disposizioni della presente decisione si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N.SIS II in altri archivi di dati nazionali.
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate solo per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l’emergenza non sia cessata.
Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle loro autorità nazionali di controllo e assicurano che le disposizioni della presente decisione, in particolare quelle dell’, vengano applicate a tali copie.
4. L’accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all’ e riservato al personale debitamente autorizzato.
5. Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli della presente decisione, ogni trattamento delle informazioni in esse contenute per fini diversi da quelli per i quali sono state inserite nel SIS II deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo deve essere ottenuta l’autorizzazione preventiva dello Stato membro che effettua la segnalazione.
6. I dati non possono essere usati a scopi amministrativi.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro invia all’organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione e delle eventuali modifiche apportate all’elenco. L’elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L’organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Sempreché il diritto dell’Unione europea non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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