Art. 44

Termini di conservazione delle segnalazioni relative a persone

In vigore dal 12 giu 2007
Termini di conservazione delle segnalazioni relative a persone 1.   Le segnalazioni relative alle persone inserite nel SIS II a norma della presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. 2.   Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall’inserimento nello stesso. Il periodo è ridotto a un anno per le segnalazioni relative alle persone di cui all’. 3.   Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione nazionale. 4.   Nel periodo di riesame uno Stato membro che effettua la segnalazione può, a seguito di una valutazione individuale approfondita, decidere di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS. 5.   Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d’anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema. 6.   Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.
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Termini di conservazione delle segnalazioni relative a persone (Art. 44 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo