Art. 40

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni 1.   L’accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili: a) dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (19); b) degli altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate. 2.   Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell’avvio dell’azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell’imputazione, nell’assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. 3.   Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell’elenco di cui all’, paragrafo 8.
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Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni (Art. 40 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo