Art. 39

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni 1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione.
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Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni (Art. 39 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo