Art. 5

Controlli e notifiche

In vigore dal 25 mag 2007
Controlli e notifiche 1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico nel loro territorio o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante Palmae. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli, con gli elenchi delle zone delimitate di cui all’, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. 2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza dell’organismo specifico è immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.
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