Art. 6

Fissazione delle zone delimitate

In vigore dal 25 mag 2007
Fissazione delle zone delimitate Quando i risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1, o della notifica di cui all’, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specifico in una zona, o se si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico con altri mezzi, gli Stati membri fissano zone delimitate e adottano le misure ufficiali fissate ai punti 1 e 2 dell’allegato II.
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