Art. 4
Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità
In vigore dal 25 mag 2007
Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità
I vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’ possono essere spostati all’interno della Comunità unicamente se soddisfano le condizioni fissate all’allegato I, punto 2.
Storico versioni
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