Art. 4

Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità

In vigore dal 25 mag 2007
Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità I vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’ possono essere spostati all’interno della Comunità unicamente se soddisfano le condizioni fissate all’allegato I, punto 2.
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Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità (Art. 4 Decisione (UE) 2007/365) — Testo vigente | Portale Normativo