Art. 3
Importazione di piante sensibili
In vigore dal 25 mag 2007
Importazione di piante sensibili
Le piante sensibili possono essere introdotte nella Comunità unicamente nel caso in cui:
a)
sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell’allegato I;
b)
al loro ingresso nella Comunità sono sottoposte ad ispezioni da parte dell’organismo ufficiale responsabile per determinare la presenza dell’organismo specifico, conformemente all’articolo 13, lettera a), paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarate indenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:365:oj#art-3