Art. 13

Azioni di monitoraggio

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni di monitoraggio 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio. 2.   Il monitoraggio è effettuato da gruppi misti di funzionari doganali degli Stati membri e funzionari della Commissione. Seguendo un approccio tematico o regionale, tali gruppi visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. I gruppi analizzano le pratiche doganali a livello nazionale, individuano eventuali difficoltà di applicazione delle norme e, ove opportuno, formulano proposte di adattamento delle norme e dei metodi di lavoro della Comunità, per migliorare l’efficienza globale delle azioni doganali. Le relazioni dei gruppi sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione.
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Azioni di monitoraggio (Art. 13 Decisione (UE) 2007/624) — Testo vigente | Portale Normativo