Art. 11
Visite di lavoro
In vigore dal 23 mag 2007
Visite di lavoro
1. I paesi partecipanti organizzano visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non può essere superiore a un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. Le visite di lavoro possono essere operative o incentrate su determinate attività prioritarie.
2. I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine, i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate. Se le circostanze lo richiedono e, in particolare, per tener conto delle specifiche esigenze del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le autorità competenti dei paesi partecipanti possono limitare detta autorizzazione.
3. Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile del funzionario ospite nell’esercizio delle proprie funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto professionale secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.
Storico versioni
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