Art. 12
Attività di formazione
In vigore dal 23 mag 2007
Attività di formazione
1. I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, facilitano la cooperazione tra gli istituti nazionali di formazione e, in particolare, mediante:
a)
la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, ove opportuno, lo sviluppo di moduli di formazione esistenti e di nuovi moduli che utilizzino l’e-learning, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all’insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;
b)
ove sia opportuno, la promozione e l’accesso per i funzionari di tutti i paesi partecipanti ai corsi di formazione in materia doganale, quando siffatti corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;
c)
ove sia opportuno, la messa a disposizione dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare un e-learning condiviso in ambito doganale e nella gestione delle attività di formazione.
2. I paesi partecipanti integrano, ove opportuno, i moduli di apprendimento on line realizzati in comune, di cui al paragrafo 1, lettera a), nei rispettivi programmi di formazione nazionali.
I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua, necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità dei programmi di formazione. I paesi partecipanti promuovono la formazione linguistica necessaria ai funzionari per consentire loro di raggiungere un livello di conoscenza linguistica sufficiente ai fini della partecipazione al programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:624(1):oj#art-12