Art. 14
Partecipazione alle attività del programma
In vigore dal 23 mag 2007
Partecipazione alle attività del programma
I rappresentanti di organismi internazionali, le amministrazioni di paesi terzi, gli operatori economici e le loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma quando ciò sia utile per la realizzazione degli obiettivi di cui agli .
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