Art. 14

Partecipazione alle attività del programma

In vigore dal 23 mag 2007
Partecipazione alle attività del programma I rappresentanti di organismi internazionali, le amministrazioni di paesi terzi, gli operatori economici e le loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma quando ciò sia utile per la realizzazione degli obiettivi di cui agli .
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Partecipazione alle attività del programma (Art. 14 Decisione (UE) 2007/624) — Testo vigente | Portale Normativo