Art. 5
Informazione alla Commissione
In vigore dal 25 apr 2007
Informazione alla Commissione
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America che hanno adottato a norma degli o 5 dell’accordo.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 8 dell’accordo.
3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 9 dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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