Art. 4

Arbitrato

In vigore dal 25 apr 2007
Arbitrato 1.   La Commissione rappresenta la Comunità e gli Stati membri nelle procedure d’arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo. 2.   La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’accordo è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 3.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 19 dell’accordo su materie di competenza comunitaria è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.
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Arbitrato (Art. 4 Decisione (UE) 2007/339) — Testo vigente | Portale Normativo