Art. 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

In vigore dal 25 apr 2007
Sovvenzioni e aiuti pubblici 1.   Se ritiene che una sovvenzione o un aiuto previsto o accordato da un’amministrazione pubblica sul territorio degli Stati Uniti d'America avrà sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo, uno Stato membro porta la questione all’attenzione della Commissione che può prendere contatto con tale amministrazione o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo. 2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo.
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Sovvenzioni e aiuti pubblici (Art. 6 Decisione (UE) 2007/339) — Testo vigente | Portale Normativo