Art. 5 · Informazione alla Commissione

Art. 5

Informazione alla Commissione

In vigore dal 25 apr 2007
Informazione alla Commissione 1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America che hanno adottato a norma degli o 5 dell’accordo. 2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 8 dell’accordo. 3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 9 dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:339:oj#art-5