Art. 2
In vigore dal 22 gen 2007
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:37(1):oj#art-2