Art. 3

In vigore dal 22 gen 2007
La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi (1) , adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2) e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all' della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/37 — Testo vigente | Portale Normativo