Art. 1

In vigore dal 22 gen 2007
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.
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