Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 gen 2007
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.
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